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Imposta di bollo: quando cartaceo, quando virtuale (e la questione F24)

8 luglio 2026 · Lettura 7 min

Contrassegno da attaccare, bollo virtuale, F24 trimestrale: sull'imposta di bollo regna la confusione. Vediamo con ordine quando si usa ciascuna modalità e rispondiamo alla domanda che ci fanno più spesso: si può pagare il bollo con l'F24 sulle fatture cartacee ai pazienti? Con le fonti ufficiali alla mano.

Ripasso lampo: quando il bollo è dovuto

L'imposta di bollo è pari a 2,00 € ed è dovuta sulle fatture (e documenti simili) senza IVA di importo superiore a 77,47 € (art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte I, del DPR 642/1972).

Riguarda quindi in pieno i professionisti sanitari: le prestazioni sanitarie sono esenti IVA (art. 10, n. 18, DPR 633/1972), quindi le fatture ai pazienti — se sopra soglia — sono soggette a bollo. Al contrario, per il principio di alternatività, se la fattura reca operazioni con IVA effettivamente dovuta, il bollo non si applica.

Regola: fattura senza IVA sopra 77,47 € → bollo da 2 €. Con IVA → niente bollo.

Le tre modalità di assolvimento

Questo è il cuore della questione. L'Agenzia delle Entrate (risposta n. 14/2020) ha riepilogato che l'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta in tre modi:

Tenere separati questi tre binari scioglie quasi tutti i dubbi.

Fatture cartacee / PDF ai pazienti: come si paga

Le fatture ai pazienti restano cartacee o PDF (non passano dallo SdI). Per queste la via ordinaria è il contrassegno: applichi la marca da 2 € sull'originale consegnato al paziente e conservi la tua copia con la dicitura di assolvimento. Il contrassegno è rilasciato dagli intermediari convenzionati (tabaccai) e la sua data deve essere uguale o precedente a quella della fattura.

Se invii la fattura via e-mail, puoi apporre la marca sul tuo originale e riportare sulla copia inviata la dicitura con il numero identificativo del contrassegno.

E l'F24? Si può usare sulle fatture cartacee?

Qui sta l'equivoco più comune, quindi mettiamolo nero su bianco:

No, non con l'F24 trimestrale "automatico". Quel meccanismo (codici tributo 2521–2524) è riservato alle fatture elettroniche trasmesse via SdI. Sulle fatture cartacee non si applica.

L'unico modo per pagare in F24 il bollo delle fatture cartacee è passare al regime del bollo virtuale ex art. 15 DPR 642/1972: in quel caso non applichi più la marca fisica, ma — dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate — versi l'imposta in modo virtuale con pagamenti periodici (l'ufficio liquida in via provvisoria l'importo e lo ripartisce in rate; a gennaio presenti la dichiarazione consuntiva dei documenti emessi nell'anno).

È una modalità pensata per chi emette molti documenti: richiede la domanda di autorizzazione e una gestione più strutturata. Per il professionista con poche fatture cartacee, la strada semplice resta il contrassegno.

Fatture elettroniche (clienti azienda): assolvimento virtuale

Quando emetti una fattura elettronica verso un cliente azienda (B2B via SdI), il bollo si assolve in modo virtuale:

Le scadenze ordinarie sono fissate dall'art. 6 del DM 17/06/2014. Per gli importi ridotti è previsto un differimento (i primi trimestri possono essere accorpati ai successivi): conviene sempre verificare l'importo e la scadenza proposti direttamente nel portale, perché soglie e date sono state aggiornate nel tempo.

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Fonti

DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (art. 13 Tariffa Allegato A, Parte I; art. 15) · DM 17 giugno 2014 (art. 6) · Agenzia delle Entrate, risposta n. 14/2020 · Agenzia delle Entrate, portale "Fatture e Corrispettivi" (versamento imposta di bollo) · Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 428/2022. Contenuto informativo, verificato sulle fonti citate; non sostituisce la consulenza di un commercialista. Soglie, scadenze e codici possono essere aggiornati: verifica sempre la normativa vigente.